Dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti dell’INL e le novità normative
Il tema delle dimissioni per fatti concludenti è al centro di recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Con la nota n. 579/2025 – che riportiamo nella sua integralità in calce a questo articolo, n.d.r. – infatti, sono state date indicazioni operative sulla risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’assenza ingiustificata del lavoratore e introdotte al contempo importanti novità sia per datori di lavoro che per i dipendenti. Nello specifico, sebbene le nuove disposizioni mirino a contrastare gli abusi e a garantire maggiore certezza giuridica, restano tuttavia alcuni punti da chiarire, soprattutto in merito alle modalità operative delle verifiche ispettive.
Nell’attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’INL, cerchiamo comunque di fare il punto della situazione.
Dimissioni per fatti concludenti: cosa significa?
Le dimissioni per fatti concludenti si verificano quando il lavoratore interrompe il rapporto di lavoro attraverso comportamenti inequivocabili, senza una formale comunicazione scritta. In particolare, la normativa disciplina il caso della mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo, che può essere interpretata come una volontà tacita di dimettersi.
Il contrasto alle dimissioni in bianco e le normative precedenti
Il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero la pratica scorretta con cui alcuni datori di lavoro fanno firmare al dipendente una lettera di dimissioni priva di data, ha portato nel tempo a diverse modifiche legislative. Ricordiamo la Legge Fornero (L. 92/2012) – che introdusse una procedura che prevedeva la conferma delle dimissioni da parte del lavoratore entro 7 giorni, pena la loro revoca automatica – e il Decreto Legislativo 151/2015, che semplificò il processo richiedendo che le dimissioni fossero formalizzate attraverso una procedura telematica, con la possibilità di revoca entro 7 giorni.
Nonostante però queste misure, sono emerse diverse criticità, tra cui la difficoltà di alcuni lavoratori – specialmente stranieri – a completare la procedura telematica, lasciando così il rapporto di lavoro in una situazione di incertezza. Inoltre, alcune persone hanno abusato del sistema, scegliendo di non presentarsi al lavoro per essere licenziate e ottenere così l’indennità di disoccupazione (NASpI).
Le novità della L. 203/2024
Per contrastare queste problematiche, la Legge 203/2024 ha modificato l’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015, introducendo il comma 7-bis, che stabilisce che se il lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo o, in assenza di specifiche indicazioni, per oltre 15 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). In questo caso, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, senza applicare la disciplina ordinaria sulle dimissioni. Tuttavia, il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando di non aver potuto comunicare la propria assenza a causa di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.
Il ruolo dell’INL nella verifica delle dimissioni per fatti concludenti
Con la nota n. 579/2025, l’INL ha chiarito che:
- La comunicazione del datore di lavoro deve essere inviata all’Ispettorato territoriale competente, ovvero quello del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro.
- L’INL ha facoltà, ma non obbligo, di verificare la veridicità della comunicazione. Tale decisione potrebbe dipendere da eventuali precedenti a carico del datore di lavoro o dalla disponibilità di risorse ispettive.
- L’Ispettorato può contattare il lavoratore per verificare le sue reali intenzioni, ma non sono ancora stati chiariti i metodi e le tempistiche con cui questo dovrebbe avvenire.
Un aspetto critico riguarda cosa accade se il lavoratore non risponde alla convocazione dell’INL:
- Il mancato riscontro potrebbe essere interpretato come una conferma implicita delle dimissioni.
- Tuttavia, se emergessero discrepanze nei dati forniti dal datore di lavoro (ad esempio recapiti errati), l’INL potrebbe annullare la risoluzione del contratto.
Le conseguenze della verifica ispettiva
Se l’INL accerta che l’assenza del lavoratore non era giustificata, il rapporto di lavoro si considera risolto correttamente.
Se invece emerge che il lavoratore non ha potuto comunicare la sua assenza per cause indipendenti dalla sua volontà, il contratto di lavoro non si considera risolto e il datore di lavoro potrebbe essere obbligato a reintegrare il dipendente. Un ulteriore punto da chiarire riguarda i contributi previdenziali: se la risoluzione del rapporto viene dichiarata inefficace dall’INL, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a versare nuovamente i contributi sospesi.