Fringe benefit per amministratori: vale per tutti?
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato anche per i prossimi anni un’importante agevolazione fiscale legata ai fringe benefit, prevedendo limiti di esenzione fino a 2.000 euro. Tuttavia, non tutti gli amministratori possono beneficiare di questa misura.
Scopriamo nel dettaglio cosa prevede la norma e a chi si applica.
I nuovi limiti di esenzione dei fringe benefit
Come si legge all’articolo 1, commi 390 e 391 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025):
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
In pratica, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, vengono stabiliti due limiti:
- il limite di esenzione è pari a 1.000 euro annui per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- il limite si innalza a 2.000 euro per i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico, come previsto dall’art. 12 del TUIR.
Questi fringe benefit possono consistere sia in beni e servizi concessi dal datore di lavoro, sia in somme erogate o rimborsate per spese domestiche come utenze (luce, gas, acqua), affitto della prima casa o interessi sul mutuo per l’abitazione principale.
I destinatari dell’agevolazione
La soglia di esenzione si applica non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ad altri soggetti titolari di redditi assimilati, tra cui:
- Soci di cooperative di lavoro, di servizi e agricole;
- Borsisti, tirocinanti e stagisti;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Amministratori di società, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che, in linea generale, anche gli amministratori possono rientrare nel perimetro dell’agevolazione. Tuttavia, ci sono due importanti eccezioni da tenere in considerazione.
I due limiti per gli amministratori
Attività professionale prevalente
Se l’amministratore svolge la propria funzione nell’ambito della propria attività professionale, ad esempio come titolare di partita IVA, allora i compensi percepiti sono considerati redditi professionali e non assimilabili a quelli di lavoro dipendente.
Questo è quanto chiarito dalla circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, che esclude in questi casi l’accesso al trattamento agevolato previsto per i fringe benefit.
Compenso assente
Un ulteriore chiarimento arriva dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 522/2019: se l’amministratore non percepisce alcun compenso, il fringe benefit non può essere considerato accessorio, bensì assume natura retributiva. In tal caso, non si applica la soglia di esenzione.
Concludendo, possiamo dire che l’agevolazione sui fringe benefit rappresenta un’opportunità interessante, ma per gli amministratori la sua applicabilità dipende dal contesto fiscale e contrattuale. È fondamentale, infatti, valutare: la natura del rapporto con la società, la presenza (o assenza) di un compenso e, infine, il regime fiscale applicabile.